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La legge

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Il Simulacro dell'Arma o Arma giocattolo
La potenza di espulsione dei proiettili delle armi giocattolo, secondo il regolamento ministeriale adottato dal Ministero dell'Interno con il decreto n. 362 del 2001, non possono superare il joule di energia alla volata. Tuttavia possono essere migliorate le caratteristiche balistiche ma in ogni caso una replica "modificata" non potrà mai recare offesa.

Campi da gioco
I campi da gioco possono essere di vario tipo: boschivi, sabbiosi, urbani. La cosa fondamentale da ricordare è che non si può giocare su di un terreno se prima non si è fatta richiesta al proprietario, l'autorizzazione alla pratica sportiva. Il proprietario del campo da gioco può essere:
" un privato
" un ente pubblico
I campi di gioco possono essere sia terreni privati che demaniali; se si tratta di terreni privati è sufficiente (e necessario) fare firmare, dal proprietario del terreno (anche se si tratta di uno dei giocatori stessi), una autorizzazione all'utilizzo del campo per l'attività che vi si deve svolgere. Tale permesso potrà essere così esibito in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. Se si tratta invece di terreno demaniale deve essere il Comune a fornire la suddetta autorizzazione. Ci si puo' quindi recare presso gli uffici del Comune per richiederel'autorizzazione all'utilizzo di un determinato terreno,o l'assegnazione di un terreno su cui possano svolgersi le attività.
Per quanto riguarda il campo di gioco sono due i fondamentali problemi di cui si deve tener conto:
" I permessi per l'utilizzo del campo
" la messa in sicurezza dello stesso
Una volta ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo del campo per svolgere in piena regolarità le partite di softair è necessario:
" Avvertire con qualche giorno di anticipo (tramite fax o portando direttamente la comunicazione),forze dell'ordine (Comando di Polizia o Carabinieri), informandole della datacui avranno luogo le attività, nonchè del relativo trasporto delle ASG (importante soprattutto quando si intende giocare molto lontano dal proprio luogo di residenza).
" Affiggere ai bordi del campo dei cartelli ben visibili che attestino lo svolgimento della partita. In questo modo si eviterà di mettere in allarme i passanti (che ignari potrebbero anche avvisare le forze dell'ordine,un "procurato allarme" art.658 CP), e si eviterà che qualcuno acceda al campo di gioco sprovvisto delle necessarie protezioni (occhiali).
Seguendo queste semplici procedure si può svolgere serenamente la nostra attività ludica senza rischiare di incappare in eventuali problemi.

Il "tappo rosso"
Una delle problematiche relative alle ASG è quella legata alla questione del "tappo rosso" e della "volata rossa". Si sono, e si potrebbero, verificare casi in cui qualche giocatore si è visto sequestrare la propria arma proprio per la mancanza di tali contrassegni sull'ASG.
Questo tipo di armi giocattolo è per sua natura innocuo, e dovrebbe riportare il segnale rosso di sicurezza sulla volata. Tale segnale però (soprattutto per questioni di mimetismo dato che il rosso spicca vistosamente sui colori della vegetazione) può essere sostituito o colorato dal giocatore, che dovrà però avere cura di utilizzare l'arma solo ed esclusivamente nei contesti di gioco e di non mantenerla in vista durante il trasporto
Analizziamo brevemente quanto prevede in merito la legislazione italiana.
La L n°110 del 18.04.1975 all'articolo 5 prevede che i giocattoli riproducenti armi non siano realizzati in modo da poterli trasformare in oggetti idonei all'offesa e che debbano avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un ben visibile tappo rosso incorporato. Ad integrazione della L 110/75 sono arrivate la L n° 36 del 1990 e la Circolare n°559 del 31.10.1996.
La Circ. 559 richiamando la Sentenze della Corte di Cassazione n°1664 del 30.05.1994 e n°1911 del 02.06.1994, mette in evidenza come siano soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo, i congegni da sparo ad aria compressa per i quali sia stata ritenuta insussistente l'attitudine a recare offesa."Per giocattoli ha inoltre precisato la Cassazione, "devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attivìtà ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non destinati ai bambini".La circolare pone in evidenza che il termine "incorporato" applicato nella 110/75 debba intendersi come "intimamente connesso", e pertanto non asportabile senza danno per la volata della soft-air.Allo stesso tempo pero' rammenta la sentenza n. 3394, emessa dalla Suprema Corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che dice:
"Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato dei quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante".Il problema della C.559 è che si riferisce principalmente agli obblighi dei commercianti e non di chi deve poi trasportare la replica per cui si andava incontro a problemi di interpretazione.La Cassazione Pen. sez. II,05/05/1993, n°4594 ha deliberato che "il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali casi ritenere la sussistenza del reato o dell'aggravante, ancorché si tratti di arma giocattolo. A carico, invece, di coloro che portino fuori dalla loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti di tappo rosso non è più configurabile, per il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli artt. n°4 e 7 della L 895 del 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 497 del 1974, o allo art. 4 legge n.110 del 1975".
La Cass. Pen., sez. I, 04/12/1992,n° 11640: "A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1990 n°36,non è più configurabile, a carico di coloro che portino fuori della propria abitazione armi giocattolo sprovviste di tappo rosso, responsabilità penale per semplice uso e porto, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, o all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n.110".Infine la Cass. pen., sez. I, 05/05/1992, n° 1141: "La disposizione del comma sesto dell' art. 5 della legge n. 110/75, come sostituito dall 'art. 2 della legge n° 36 del 1990, individua,attraverso le condotte tipiche, i destinatari del precetto penalmente sanzionato nei soli fabbricanti e in coloro che pongono in commercio le armi giocattolo non rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge. Ne consegue che l' inosservanza delle prescrizioni imposte integra reato proprio, non applicabile a persone diverse da quelle indicate, mentre non configura ipotesi di reato il semplice porto di arma giocattolo, a norma del settimo comma dello stesso art. 5".La legge ci permetterebbe quindi di trasportare le nostre ASG senza il tappo rosso e la volata colorata di rosso....ma...il fatto che cio' non costituisca un reato punibile non implica quello che si potrebbero comunque passare dei guai.
Un agente di controllo (Poliziotto, Carabiniere) che sconosca o interpreti in maniera differente tale normativa potrebbe comunque procedere al sequestro della nostra ASG ed alla denuncia del trasportatore. Anche se questo non comporterebbe poi nessuna condanna penale, potremmo aver così rovinato una piacevole domenica di gioco .
Ciò a cui si riduce la discussione è un fatto di buon senso: dovremmo sempre trasportare le nostre repliche con il tappo rosso con cui ci vengono fornite all'acquisto, magari tenendole ben riposte nella loro custodia, invece che esposte come trofei sul lunotto posteriore.
In ogni caso potremmo fornire copia della normativa in questione e discutere in maniera civile con chi effettua il controllo.

Uniformi e Simboli
Per non incorrere inutilmente nelle maglie della legge è decisamente sconsigliato l'uso delle uniformi in uso corrente da parte delle FF.AA.. e/o delle FF.OO.(in particolare la c.d. "vegetata, anche senza le classiche stellette militari - specificatamente proibito dalla legge italiana e dal regolamento militare sull'uso delle uniformi) e di distintivi, loghi, patch, gradi, etc, in uso in Enti pubblici (Forze armate o di Polizia) che possono generare confusione sulla corretta natura dello sport, nonché di simboli che, anche lontanamente, riportano a forze politiche, presenti o passate, con il rischio di ingenerare "pericolosi" dubbi sul vero scopo ludico-sportivo del gioco tattico e sport fisico-agonistico.

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